PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA

CIRCOLARE 20 aprile 2001, n.5

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle

attrezzature

munite di videoterminali".

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri

A tutti i Ministeri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo (tramite i

Ministeri vigilanti)

Ai prefetti

Alle regioni

Alle province (tramite UPI)

Ai comuni (tramite ANCI)

Alle comunita' montane (tramite

UNCEM)

Agli enti pubblici non economici

(tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti di ricerca (tramite i

Ministeri vigilanti)

Alle aziende del Servizio sanitario

nazionale (tramite le regioni)

Alle universita'

Alle istituzioni scolastiche

(tramite i provveditoriati agli

studi)

Alle organizzazioni sindacali

e, per conoscenza:

All'ANCI

All'UPI

All'UNCEM

La legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Comunitaria 2000), con l'art.

21, ha apportato talune modifiche al titolo VI, "uso delle

attrezzature munite di videoterminali", del decreto legislativo n.

626/1994 (recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo

di lavoro):

in particolare:

la lettera c), dell'art. 51, che definiva "lavoratore: il

lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in

modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive

giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la

settimana lavorativa" e' stata cosi' sostituita:

"lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita

di videoterminali, in modo sistematico od abituale, per venti ore

settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54";

i commi 3 e 4 dell'art. 55, relativi alla sorveglianza sanitaria

per i suddetti lavoratori che stabilivano:

"3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i.lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo di eta' sono

sottoposti a visita di controllo con periodicita' almeno biennale.

4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua

richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della

funzione visiva, confermata dal medico competente.", sono stati cosi'

sostituiti:

"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai

sensi dell'art. 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le

modalita' di cui ai commi 1 e 2.

3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi

i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal

medico competente, e' biennale per i lavoratori classificati come

idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il

cinquantesimo anno di eta', quinquennale negli altri casi.

4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a

sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione

della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure

ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi

la necessita'.".

L'art. 58, relativo all'adeguamento alle norme, che stabiliva:

"1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle

prescrizioni dell'allegato VII.

2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di

entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a

quanto prescritto al comma 1 entro il 1o gennaio 1997", e' stato

cosi' sostituito:

"1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 51,

comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime

di cui all'allegato VII".

Le innovazioni introdotte sono di immediata applicazione, per cui

e' opportuno fornire alcuni chiarimenti diretti a dare ad esse pronta

attuazione, affinche' i comportamenti, in particolare delle pubbliche

amministrazioni, siano tempestivamente e coerentemente ridefiniti.

La prima indicazione riguarda l'aggiornamento del documento di

valutazione dei rischi, attraverso il quale vengono individuate

adeguate misure di prevenzione e protezione, previa consultazione del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed in collaborazione

con il medico competente.

I datori di lavoro provvederanno all'individuazione dei dipendenti

che rientrano nell'applicazione della normativa, e quindi

dell'effettivo raggiungimento o superamento dei limite settimanale,

sostituito a quello giornaliero, in collaborazione con i dirigenti

preposti alle varie strutture, tenendo conto della specifica

attivita' degli interessati, delle modalita' e dei tempi del suo

svolgimento, in riferimento alle logiche organizzative proprie di

ogni amministrazione.

I datori di lavoro a seguito quindi di una riconsiderazione del

numero dei destinatari della sorveglianza sanitaria, tenuto conto

della nuova definizione di lavoratore, con l'apporto collaborativo

del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente,

stabiliranno una adeguata programmazione ed attuazione delle visite

preventive e periodiche per i nuovi destinatari.

E' necessario altresi', ai sensi dell'art. 56, del decreto

legislativo n. 626/1994, provvedere all'elaborazione di uno specifico

piano di informazione e formazione dei soggetti sopra indicati

La nuova formulazione dell'art. 58 del decreto legislativo in.argomento, inoltre, impone che le postazioni di lavoro dotate di

attrezzature munite di videoterminali debbano essere conformi alle

prescrizioni minime indicate nell'allegato VII. Conseguentemente

sara' adottata una programmazione degli interventi individuando le

priorita', in considerazione dell'organizzazione del lavoro.

E' opportuno altresi' rammentare in questa sede che con il decreto

interministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 244, del 18 ottobre 2000, emanato ai sensi dell'art. 56, comma 3,

del decreto legislativo n. 626/1994 sono state individuate `linee

guida d'uso dei videoterminaliº, cui tutti gli interessati devono far

riferimento per il corretto utilizzo degli stessi.

La guida, come indicato in premessa, e' finalizzata a fornire le

indicazioni fondamentali per lo svolgimento dell'attivita' al

videoterminale al fine di prevenire in particolare l'insorgenza dei

disturbi muscoloscheletrici, dell'affaticamento visivo e della fatica

mentale che possono essere causati o aggravati dall'uso dei

videoterminali.

Si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza

sociale, ha gia' provveduto ad emanare una circolare sull'argomento,

pienamente operativa anche per tutte le pubbliche amministrazioni

(circolare n. 16/2001).

Roma, 20 aprile 2001

Il Ministro

per la funzione pubblica

Bassanini